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L’art. 72 della “legge finanziaria 2003” (la legge 289 del 27/12/2002)
stabilisce alcune limitazioni alla concessione, da parte dello Stato, di contributi
a fondo perduto in favore delle imprese. La quota di contributo concessa a fondo
perduto non può più essere superiore al 50% dell’intero importo
contributivo. La restante parte del contributo diventa un finanziamento che
l’impresa beneficiaria si impegna a restituire ad un tasso di interesse
non inferiore allo 0,5% annuo. A queste limitazioni diventano soggetti anche
i trasferimenti stabiliti in base all’art. 14 della L. 266/97 ed effettuati
dall’amministrazione centrale ai Comuni Metropolitani in favore delle imprese.
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